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La tutela penale del Bullismo

Indubbiamente interessanti gli spunti di riflessione che impone la sentenza che qui si commenta, dato che all’odierno imputato – all’epoca…

Indubbiamente interessanti gli spunti di riflessione che impone la sentenza che qui si commenta, dato che all’odierno imputato – all’epoca dei fatti minorenne – venivano contestati i delitti di violenza privata e lesioni personali ai danni di un coetaneo.

Secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa, imputato avrebbe posto in essere atti di bullismo ai danni di un compagno di scuola, consistiti, nello specifico, in sputi in faccia,  calci al coetaneo, nella simulazione – appoggiandosi sul corpo di quest’ultimo – di atti sessuali, oltre che nell’appropriarsi di materiale scolastico (libri di scuola) per scrivere insulti.

Come si può leggere nelle motivazioni, la Suprema Corte respinge il primo motivo – concernente la violazione dell’art. 610 c.p. – confermando le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello di Bologna (sezione minorenni).

In prima istanza, la Cassazione ripercorre le linee essenziali che contrassegnano il delitto di violenza privata, sancendo, da un lato, “nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo” e, sotto altro profilo, che “il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa” da intendersi come “qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà psichica o fisica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico” (p. 3).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, il minore è “stato costretto a tollerare “la volgare simulazione dell’atto sessuale da dietro” e così “a sopportare, per una certa frazione temporale, una prevaricazione sia fisica che psicologica” (p. 3); “lo stesso è a dirsi per la restituzione dell’evidenziatore dopo lo strofinamento sui genitali dell’imputato, che poi lo ha riposto in mano alla vittima; così, per le parolacce scritte sui libri di scuola e per i calci e i pugni che, in quanto ripetuti, hanno […] come le altre richiamate condotte, ingenerato un “pati” che costituisce l’ulteriore evento, integrante la fattispecie di cui all’art. 610 cod.pen.” (p. 3).

Un evento (il c.d. pati), si badi, ontologicamente distinto rispetto alle condotte bullizzanti poste in essere dall’odierno imputato.

Nel respingere la censura difensiva, la Corte di Cassazione  evidenzia che, nella fattispecie in esame, le condotte violente poste in essere sono distinte dall’evento da esse prodotto, ossia dallo stato di sofferenza e soggezione da esse causato nella persona offesa.

In ossequio all’orientamento sancito dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 2437/2008), la Suprema Corte ricorda infatti che “la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve, dunque, trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza, sicché […] non è configurabile […] il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un “pati”, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa” (p. 3).

Alberta Antonucci e Mattia Miglio

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