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Milano Finanza: Maleducazione o reato? 10 cose da sapere se l’insulto online o via app può essere denunciato

L’avvocato Alberta Antonucci spiega in un libro e a milanofinanza.it come evitare commenti inopportuni anche in direct di Instagram o sulle chat di finanza […]

L’avvocato Alberta Antonucci spiega in un libro e a milanofinanza.it come evitare commenti inopportuni anche in direct di Instagram o sulle chat di finanza per non finire in tribunale o davanti alla Consob

La rete non è una zona franca dal punto di vista legale. Un falso account su un social non è uno scudo e non protegge mai dalle conseguenze, anche penali, delle nostre condotte.

Lo spiega l’avvocata Alberta Antonucci, esperta di diritto web, fondatrice dello studio legale On The Web Side che tutela gli imprenditori digitali e i brand che operano nell’influencer marketing. Antonucci ha appena scritto La maleducazione digitale. Quello che nessuno ti spiega del web, una guida a come muoversi in sicurezza online e via app. Perché, come spiega l’avvocata, «la Legge, nonostante tutto, è on line».

Ecco quindi 10 consigli estratti dal libro e da una veloce chiacchierata con l’esperta per capire come muoversi nel mondo digitale, che cosa si può scrivere e che cosa evitare per non incorrere in una denuncia.

  1. I reati online spesso violano i principi della Costituzione

La maggior parte degli illeciti online viola i principi fondamentali della Costituzione, fra i quali il principio di eguaglianza (art. 3), il diritto all’istruzione (art. 34), il diritto alla salute (art. 32).

  1. L’illecito più diffuso è la violazione della riservatezza

L’illecito più diffuso sul web è la violazione del diritto di riservatezza, ossia quando vengono resi pubblici su una piattaforma, social o su un sito internet dati riservati segreti di un individuo.

Se questo trattamento illecito avviene ai danni di minorenni, integra un’ipotesi di cyberbullismo.

  1. I reati informatici e quelli cibernetici 

I reati informatici si possono realizzare anche attraverso strumenti informatici o su soggetti informatici. Per esempio, i reati in materia di pornografia minorile possono riguardare sia materiale cartaceo che digitale, oppure le violazioni del diritto d’autore possono concernere le opere digitali.

I reati cibernetici si possono commettere solo sul web oppure nel cyberspazio perché vi è un elemento essenziale o circostanziale che richiama espressamente la rete. Il reato cibernetico viola le misure tecniche  di protezione.

Tutti i reati cibernetici sono anche reati informatici, ma non è vero il contrario. L’Italia si colloca al quarto posto al mondo per incidenza di attacchi informatici.

  1. La reputazione rientra nei diritti inviolabili

La reputazione, implicitamente tutelata dalla Costituzione, rientra nei diritti inviolabili. Ecco perché il libero pensiero non può essere esercitato schiacciando i diritti altrui.

Quindi nelle chat, nei post, nei DM (chat di Instagram) non si può scrivere tutto quello che si vuole. Chi usa i social come imbuti di odio, scrive l’avvocata Antonucci, spesso ne ignora le conseguenze. L’offesa online è la diffamazione via web, quindi un tipico esempio di delitto tradizionale realizzato con strumenti moderni.

La libera manifestazione del pensiero trova un limite quando lede: il sentimento del valore che ognuno ha di sé, la reputazione come giudizio e la stima che un gruppo attribuisce alla persona in un determinato contesto sociale o professionale.

  1. La diffamazione via web soggetta all’ipotesi aggravata del reato

La giurisprudenza ha ricondotto la diffamazione commessa via web all’ipotesi aggrava di reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro, essendo il web considerato uno strumento formidabile di diffusione dei contenuti offensivi.

Se io pubblico nella mia pagina di Instagram una Story dove offendo un conoscente, una persona famosa o un brand, sto commettendo un reato e molto probabilmente sarò denunciato dalla persona offesa.

  1. La differenza fra ingiuria e diffamazione

Nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo, è diretta all’offeso (per esempio nel corso di una video riunione), mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva (per esempio in un commento sotto ad un post) e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.

Il reato di ingiuria non si configura nelle chat di gruppi di WhatsApp perché i messaggi rimangono e possono essere replicati.

  1. I diritti d’autore

Attenzione a violare i diritti d’autore (articoli 2575 del Codice Civile, art 1 della Legge sul Diritto d’autore) che durano 70 anni dalla morte dell’autore e si trasmettono agli eredi. Trascorso tale periodo, l’opera diventa di dominio pubblico.

In questo contesto sono nate le licenze Creative Commons, legate ad un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata all’ampliamento della gamma di opere disponibili per la condivisione in maniera legale. Sono licenze concesse a titolo gratuito, ciascuna, però, con limiti precisi (per esempio non si usano per motivi commerciali o la trasformazione dell’opera rispetto all’originale).  Un altro sito indicato nel libro è quello dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

  1. Le fake news, le notizie false

Le notizie false o fake news sono state definite nel 2017 dagli studiosi Alcott e Gentzkow come «notizie intenzionalmente e verificabilmente false, tese a ingannare i lettori».

La rete prolifera di blue lies (bugie blu) alle quali si crede per una convinzione. Sono sempre appartenenti alla famiglia delle bolle informative, quindi rappresentano una polarizzazione ideologica dove all’interno si comunica solo con chi la pensa come noi, forzando e inquinando l’informazione ed eliminando le posizioni diverse. In queste comunità si producono e si mettono in circolo le fake news.

  1. Il diritto all’immagine

Il diritto all’immagine è il diritto della persona affinché la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza esplicito o implicito consenso o quando la riproduzione non è giustificata.

Ovvero è giustificata:

dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico ricoperto, dalla necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.

Se un soggetto presta il suo consenso a pubblicare un’immagine sua, tale autorizzazione non si estende automaticamente alla pubblicazione e all’utilizzo delle immagini che lo ritraggono.

  1. Il mondo della finanza online 

Il mondo finanziario, ricorda l’avvocata Antonucci, «è un mondo eternamente regolamentato e molti pensano che invece, solo per il fatto di agire online si possano non applicare leggi o divieti».

A conforto di ciò basti pensare che l’autorità di vigilanza, la Consob, ha da tempo istituito un apposito ufficio dedicato a combattere l’abusivismo ed una sezione del suo sito dedicata alla protezione degli investitori dalle truffe, soprattutto quelle perpetrate on line. In particolare la Commissione chiede la collaborazione dei risparmiatori nel denunciare attività di promozione di servizi finanziari svolti da soggetti esteri non autorizzati nel nostro Paese e che essendo spesso situati in giurisdizioni offshore non offrono alcuna forma di tutela.

Bisogna considerare che il Covid, aggiunge l’avvocata, ha favorito di molto l’impiego di app e più in generale di internet. Questo per un verso ha consentito alle banche di continuare a prestare servizi durante il lockdown ed a mantenere a distanza una buona relazione con il cliente, per l’altro ha aumentato molto la gamma di offerta. «Ecco dunque che in rete si trova di tutto: dagli improvvisati guru della finanza, si pensi al caso di Kim Kardashian, alla diffusione di offerte di investimento apparentemente imperdibili».

Nel mondo virtuale valgono le stesse regole del mondo reale. E questo sia dal lato dell’offerta che da quello del fruitore, conclude Antonucci.

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